IL RETTORE
  Veduto  il  testo  unico   delle  leggi  sull'istruzione  superiore
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Veduto il regio  decreto-legge 20 giugno 1935,  n. 1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Veduto il  regio decreto 30  settembre 1938, n. 1652,  e successive
modificazioni;
  Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;
  Veduta la legge 21 febbraio 1980, n. 28;
  Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n.
162;
  Veduta la legge 9 maggio 1989, n. 168;
  Veduta la legge 19 novembre 1990, n. 341;
  Veduto il decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257;
  Veduto il decreto ministeriale 11 maggio 1995;
  Veduta la legge 15 maggio 1997, n. 127;
  Veduto il decreto del Presidente  della Repubblica 30 dicembre 1995
relativo all'approvazione del piano di sviluppo delle universita' per
il triennio 1996-98;
  Vedute  le  proposte  di  modifica dello  statuto  formulate  dalle
autorita' accademiche dell'Universita' degli studi di Pavia;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modifiche proposte, in deroga al  termine triennale di cui all'ultimo
comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;
  Veduta la  nota d'indirizzo del Ministero  dell'universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica 16 giugno 1998, n. 1;
  Veduto che lo statuto di  autonomia dell'Universita' degli studi di
Pavia,  emanato   con  decreto  rettorale  del   12  settembre  1996,
pubblicato sul supplemento ordinario  n. 158 nella Gazzetta Ufficiale
n. 224 del 24 settembre  1996, non contiene gli ordinamenti didattici
e che  il loro inserimento  e' previsto nel regolamento  didattico di
Ateneo;
  Considerato che  nelle more  dell'approvazione e di  emanazione del
regolamento didattico di ateneo le modifiche relative all'ordinamento
degli  studi dei  corsi  di  laurea, di  diploma  e  delle scuole  di
specializzazione  vengono operate  sul  vecchio  statuto, emanato  ai
sensi dell'art. 17 del testo unico  piu' sopra citato e approvato con
regio  decreto 14  ottobre  1926,  n. 2130,  e  modificato con  regio
decreto 13 ottobre 1927, n. 2229, e successive modificazioni;
  Considerata la necessita' di procedere ad una riarticolazione dello
statuto contenente gli ordinamenti didattici  dei corsi di laurea, di
diploma e delle scuole di specializzazione;
                              Decreta:
  Lo  statuto  dell'Universita'  degli  studi di  Pavia  approvato  e
modificato con  i decreti sopraindicati, e'  ulteriormente modificato
come appresso:
                            Articolo unico
  Dopo l'art. 428 del vigente testo dello statuto, al titolo XV e con
scorrimento automatico  degli articoli successivi, viene  inserita la
Scuola  di  specializzazione  in discipline  regolatorie  secondo  il
seguente articolato:
  Art.  1. -  Nell'Universita' di  Pavia e'  istituita la  "Scuola di
specializzazione in discipline regolatorie".  La Scuola e' rivolta in
particolare  ai  laureati  delle facolta'  biomedicoscientifiche  che
saranno  formati  professionalmente  in  ambito  sanitario,  chimico,
farmaceutico,   industriale   e  laboratoristico,   con   particolare
riferimento  alle sostanze  esogene  attive  sugli organismi  viventi
(specialita' medicinali, presidi medicochirurgici, additivi, prodotti
biotecnologici,  integratori  alimentari,  cosmetici,  fertilizzanti,
pesticidi).
  La   Scuola  fa   riferimento  alle   discipline  e   alle  materie
differenziate che entrano a fare parte della ricerca, sviluppo, stato
legale,  autorizzazione e  controllo  delle  sostanze esogene  attive
sugli  organismi viventi,  dalla  scoperta sino  al  loro utilizzo  e
ritiro.
  Art. 2. -  Concorrono al funzionamento della Scuola  le facolta' di
economia,  farmacia, giurisprudenza,  medicina  e chirurgia,  scienze
matematiche, fisiche e naturali.
  La Scuola ha sede  amministrativa presso l'istituto di farmacologia
della  facolta' di  scienze  matematiche, fisiche  e naturali  oppure
presso la  struttura dipartimentale che dovra'  accorpare il suddetto
istituto.
  Art.  3.  -  La  Scuola  rilascia  il  titolo  di  "Specialista  in
discipline regolatorie".
  La  Scuola  forma  laureati specializzati  in  ambito  industriale,
sanitario, ospedaliero, laboratoristico, sia pubblico che privato.
  La Scuola s'avvale di lezioni  teoriche e di esercitazioni relative
sia  agli aspetti  focali del  settore (normative,  ricerca, impegno,
tempi, costi),  sia ai rapporti  con istituzioni pubbliche  e private
localizzate nell'area della UE ed extra-UE.
  La  Scuola   forma  specialisti   con  tre  ordini   di  conoscenze
teoricopratiche: (a) scientifiche,  che riguardano le caratteristiche
relative alle  sostanze esogene di  cui all'art. 1;  (b) regolatorie,
costituite dalle norme e leggi  che attendono alle sostanze stesse in
modo  che le  loro  caratteristiche siano  riconosciute come  valide,
validate, attendibili  e riproducibili dalle autorita'  nazionali e/o
internazionali; (c)  organizzative, connesse  con la struttura  ed il
funzionamento degli enti  pubblici o privati e delle  imprese con cui
interagiscono.
  Art.  4. -  Sono  ammessi a  frequentare la  Scuola  i laureati  in
chimica,  chimica  e  tecnologie farmaceutiche,  economia,  farmacia,
giurisprudenza,  medicina e  chirurgia,  scienze biologiche,  scienze
naturali, veterinaria.
  Art.  5.  - La Scuola ha  la durata di  anni tre e s'articola  in 0
aree di insegnamento (tabella A) e in sottoaree relative ad argomenti
innovativi.
  La Scuola  prevede un monte  ore annuale  d'almeno 180 ore,  per un
totale d'almeno  360 ore  nel triennio. La  Scuola accetta  un numero
massimo  di specializzandi  determinato  in 40  per  ciascun anno  di
corso, per un totale di 120 specializzandi nel triennio.
  Art. 6. - Le lezioni e  le esercitazioni sono di tipo interattivo e
fanno riferimento  a modelli dinamici di  confronto, verificati anche
in strutture industriali ed organizzazioni pubbliche o private.
  La  frequenza  e'  obbligatoria.  Per essere  ammessi  a  sostenere
l'esame annuale e' richiesta la frequenza  sia ad almeno il 70% delle
ore di corso, sia alle  attivita' pratiche nella misura stabilita dal
consiglio della Scuola.
  Il corso  si conclude con  un esame  di diploma, il  quale consiste
nella  discussione  di  una  dissertazione scritta  che  dimostri  la
preparazione  scientifica  e  le capacita'  pratiche  collegate  alla
specifica professionalita'.
  Art.  7. -  Il consiglio  della Scuola  e' costituito  dai titolari
degli  insegnamenti ufficiali  della  scuola stessa,  nonche' da  una
rappresentanza  degli studenti,  in  ottemperanza  al disposto  dello
statuto   dell'Universita'  di   Pavia  in   materia  di   scuole  di
specializzazione.
  Il  consiglio elegge  nel suo  seno, tra  i professori  di ruolo  e
fuoriruolo, il  direttore della Scuola.  Il direttore dura  in carica
anni tre ed e' rieleggibile una volta consecutivamente.
  Art.  8.  -  Un  comitato  costituito da  un  professore  di  ruolo
designato da ciascuna delle  facolta' che concorrono al funzionamento
della Scuola  esercita le  funzioni del  consiglio della  Scuola fino
alla costituzione dello stesso.
  Il comitato e' coordinato dal professore piu' anziano in ruolo.