IL RETTORE Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217; Veduta la legge 21 febbraio 1980, n. 28; Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162; Veduta la legge 9 maggio 1989, n. 168; Veduta la legge 19 novembre 1990, n. 341; Veduto il decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257; Veduto il decreto ministeriale 11 maggio 1995; Veduta la legge 15 maggio 1997, n. 127; Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1995 relativo all'approvazione del piano di sviluppo delle universita' per il triennio 1996-98; Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' degli studi di Pavia; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592; Veduta la nota d'indirizzo del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 16 giugno 1998, n. 1; Veduto che lo statuto di autonomia dell'Universita' degli studi di Pavia, emanato con decreto rettorale del 12 settembre 1996, pubblicato sul supplemento ordinario n. 158 nella Gazzetta Ufficiale n. 224 del 24 settembre 1996, non contiene gli ordinamenti didattici e che il loro inserimento e' previsto nel regolamento didattico di Ateneo; Considerato che nelle more dell'approvazione e di emanazione del regolamento didattico di ateneo le modifiche relative all'ordinamento degli studi dei corsi di laurea, di diploma e delle scuole di specializzazione vengono operate sul vecchio statuto, emanato ai sensi dell'art. 17 del testo unico piu' sopra citato e approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2130, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2229, e successive modificazioni; Considerata la necessita' di procedere ad una riarticolazione dello statuto contenente gli ordinamenti didattici dei corsi di laurea, di diploma e delle scuole di specializzazione; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Pavia approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: Articolo unico Dopo l'art. 428 del vigente testo dello statuto, al titolo XV e con scorrimento automatico degli articoli successivi, viene inserita la Scuola di specializzazione in discipline regolatorie secondo il seguente articolato: Art. 1. - Nell'Universita' di Pavia e' istituita la "Scuola di specializzazione in discipline regolatorie". La Scuola e' rivolta in particolare ai laureati delle facolta' biomedicoscientifiche che saranno formati professionalmente in ambito sanitario, chimico, farmaceutico, industriale e laboratoristico, con particolare riferimento alle sostanze esogene attive sugli organismi viventi (specialita' medicinali, presidi medicochirurgici, additivi, prodotti biotecnologici, integratori alimentari, cosmetici, fertilizzanti, pesticidi). La Scuola fa riferimento alle discipline e alle materie differenziate che entrano a fare parte della ricerca, sviluppo, stato legale, autorizzazione e controllo delle sostanze esogene attive sugli organismi viventi, dalla scoperta sino al loro utilizzo e ritiro. Art. 2. - Concorrono al funzionamento della Scuola le facolta' di economia, farmacia, giurisprudenza, medicina e chirurgia, scienze matematiche, fisiche e naturali. La Scuola ha sede amministrativa presso l'istituto di farmacologia della facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali oppure presso la struttura dipartimentale che dovra' accorpare il suddetto istituto. Art. 3. - La Scuola rilascia il titolo di "Specialista in discipline regolatorie". La Scuola forma laureati specializzati in ambito industriale, sanitario, ospedaliero, laboratoristico, sia pubblico che privato. La Scuola s'avvale di lezioni teoriche e di esercitazioni relative sia agli aspetti focali del settore (normative, ricerca, impegno, tempi, costi), sia ai rapporti con istituzioni pubbliche e private localizzate nell'area della UE ed extra-UE. La Scuola forma specialisti con tre ordini di conoscenze teoricopratiche: (a) scientifiche, che riguardano le caratteristiche relative alle sostanze esogene di cui all'art. 1; (b) regolatorie, costituite dalle norme e leggi che attendono alle sostanze stesse in modo che le loro caratteristiche siano riconosciute come valide, validate, attendibili e riproducibili dalle autorita' nazionali e/o internazionali; (c) organizzative, connesse con la struttura ed il funzionamento degli enti pubblici o privati e delle imprese con cui interagiscono. Art. 4. - Sono ammessi a frequentare la Scuola i laureati in chimica, chimica e tecnologie farmaceutiche, economia, farmacia, giurisprudenza, medicina e chirurgia, scienze biologiche, scienze naturali, veterinaria. Art. 5. - La Scuola ha la durata di anni tre e s'articola in 0 aree di insegnamento (tabella A) e in sottoaree relative ad argomenti innovativi. La Scuola prevede un monte ore annuale d'almeno 180 ore, per un totale d'almeno 360 ore nel triennio. La Scuola accetta un numero massimo di specializzandi determinato in 40 per ciascun anno di corso, per un totale di 120 specializzandi nel triennio. Art. 6. - Le lezioni e le esercitazioni sono di tipo interattivo e fanno riferimento a modelli dinamici di confronto, verificati anche in strutture industriali ed organizzazioni pubbliche o private. La frequenza e' obbligatoria. Per essere ammessi a sostenere l'esame annuale e' richiesta la frequenza sia ad almeno il 70% delle ore di corso, sia alle attivita' pratiche nella misura stabilita dal consiglio della Scuola. Il corso si conclude con un esame di diploma, il quale consiste nella discussione di una dissertazione scritta che dimostri la preparazione scientifica e le capacita' pratiche collegate alla specifica professionalita'. Art. 7. - Il consiglio della Scuola e' costituito dai titolari degli insegnamenti ufficiali della scuola stessa, nonche' da una rappresentanza degli studenti, in ottemperanza al disposto dello statuto dell'Universita' di Pavia in materia di scuole di specializzazione. Il consiglio elegge nel suo seno, tra i professori di ruolo e fuoriruolo, il direttore della Scuola. Il direttore dura in carica anni tre ed e' rieleggibile una volta consecutivamente. Art. 8. - Un comitato costituito da un professore di ruolo designato da ciascuna delle facolta' che concorrono al funzionamento della Scuola esercita le funzioni del consiglio della Scuola fino alla costituzione dello stesso. Il comitato e' coordinato dal professore piu' anziano in ruolo.